Il pignoramento presso terzi è una procedura legale che permette a un creditore (una persona fisica, una società, un istituto di credito o un Ente pubblico) di recuperare il proprio credito attraverso due modi:
- Pignoramento ordinario: chiedendo ad un Giudice l’assegnazione dei beni o dei crediti del debitore che sono in possesso di terzi (disciplinato ex art. 543 e seguenti del Codice di procedura civile)
- Pignoramento esattoriale o fiscale: solo nel caso del pignoramento instaurato dagli Enti della Riscossione, chiedendo direttamente il pagamento dei crediti del debitore al terzo che ne è in possesso (disciplinato ex art. art. 72 bis del D.P.R. 602/1973)
In questo articolo, esploreremo cosa significa quando un creditore (una persona fisica, una società, un istituto di credito o un Ente pubblico) al fine di recuperare un proprio credito chiede ad un Giudice l’assegnazione dei tuoi fondi digitali.
Scopriremo insieme come funziona il pignoramento ordinario, quali sono i tuoi diritti e come puoi affrontare questa situazione senza perdere il sorriso.
Cos’è e come funziona il pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c.
Il pignoramento ordinario presso terzi è un procedimento giudiziario.
Per poter avviare il pignoramento il creditore deve:
- Essere in possesso di un “documento” chiamato titolo esecutivo (che può essere un decreto ingiuntivo, una sentenza o un’ordinanza) che dimostra il proprio credito;
- Notificare al debitore un atto (chiamato atto di precetto) con il quale il debitore viene intimato al pagamento e viene avvisato che se entro un certo periodo di tempo (non inferiore a dieci giorni) il debito non viene saldato allora il creditore avrà diritto di instaurare una procedura esecutiva nei suoi confronti.
Se effettivamente decorrono i dieci giorni e il debitore non paga, il creditore ha il diritto di pignorare i beni del debitore presso i terzi.
Quali sono gli obblighi di HYPE?
HYPE, in qualità di terzo pignorato, dal giorno in cui riceve la notifica dell’atto di pignoramento, ha l’obbligo di custodire le somme del debitore. Il pagamento delle somme pignorate viene eventualmente eseguito a seguito della notifica dell’ordinanza di assegnazione somme, che è un provvedimento emesso dal Giudice in cui viene richiesto ai terzi pignorati di pagare le somme presenti sul conto del proprio Cliente al creditore procedente.
Cosa succede al mio conto di moneta elettronica HYPE?
Quando HYPE riceve la notifica di un pignoramento ordinario, è obbligata dalla legge a sospendere l’operatività in uscita del conto del debitore. Nella stessa giornata della notifica, salvo casi eccezionali, riceverai quindi una nostra comunicazione all’indirizzo email con il quale accedi in app, allo scopo di informarti della notifica dell’atto e dei riferimenti del legale del creditore procedente con il quale, se lo vorrai, potrai prendere contatti.
Riceverai comunicazione anche se il saldo del tuo conto è pari a zero; anche in quel caso, infatti, il tuo conto sarà pignorabile.
Nel caso in cui il tuo conto presenti un saldo uguale o superiore all’importo indicato nell’atto di precetto aumentato nei limiti indicati dalla legge, potrai continuare ad utilizzare il conto di moneta elettronica nonostante la notifica dell’atto di pignoramento.
In questo caso, il saldo pari al debito viene accantonato in un apposito conto interno e il conto di moneta elettronica viene sbloccato e torna al tuo completo utilizzo.
Quando sul conto di moneta elettronica sono presenti delle somme non pignorabili, in qualità di debitore esecutato potrai richiedere ad HYPE, ovvero al terzo pignorato, di restituire tali somme mediante un bonifico sulle coordinate bancarie alternative rispetto a quelle del conto di moneta elettronica.
Ricorda: non appena riceveremo la documentazione idonea ad attestare la fine del pignoramento sarà nostra cura informarti prontamente e svincolare il conto di moneta elettronica.
Quando viene “sbloccato” il conto di moneta elettronica pignorato?
Il conto di moneta elettronica pignorato viene svincolato nei seguenti casi:
- Rinuncia al pignoramento: quando il creditore comunica formalmente al terzo la propria volontà di rinunciare al pignoramento;
- Ordinanza del Giudice: quando il Giudice competente emette l’ordinanza di assegnazione somme e dispone che a seguito del pagamento del dovuto il terzo sia liberato dal proprio obbligo di custodia;
- Provvedimento del Giudice: quando il Giudice emette un provvedimento con cui dichiari l’estinzione del pignoramento;
- Certificato di mancata iscrizione a ruolo: quando HYPE riceve dal debitore (o dal legale del debitore munito di apposita procura) la copia autentica del certificato di mancata iscrizione a ruolo dell’atto di pignoramento rilasciato dalla cancelleria del Tribunale territorialmente competente;
- Accantonamento dell’importo del pignoramento: se il saldo del tuo conto HYPE è almeno pari all’importo del debito, la somma viene accantonata in un conto interno e il tuo conto torna ad essere totalmente disponibile.
Dopo aver compreso meglio cosa accade al tuo conto durante la procedura di pignoramento, di seguito troverai indicazioni su cosa accade sia alle somme già presenti sul tuo conto al momento della notifica che agli accrediti che riceverai dopo la notifica.
Cosa succede agli accrediti ricevuti sul tuo conto?
Innanzitutto, ti confermiamo che il conto può continuare a ricevere operazioni in entrata anche se è pignorato.
Per comprendere cosa accade alle somme che riceverai dopo la notifica e a quelle già presenti sul tuo conto al momento della notifica bisogna distinguere tre casi:
- Accredito pignorabile: se l’importo in entrata è un accredito pignorabile deve essere trattenuto dal terzo pignorato HYPE e versato al creditore;
- Accredito che supera il debito complessivo: se il conto su cui viene accreditato l’importo contiene un saldo superiore al debito complessivo (importo indicato nell’atto di precetto aumentato nei limiti di cui sopra), potrà essere utilizzato regolarmente dall’intestatario;
- Accredito non pignorabile: se l’importo in entrata è un accredito non pignorabile deve essere lasciato dal terzo pignorato HYPE nella disponibilità del debitore.
Accredito che supera il debito complessivo
HYPE ha l’obbligo di custodire le somme indicate nell’atto di precetto aumentate nei limiti indicati dalla legge. Ecco come funziona e quali sono i limiti previsti:
- Se il debito è di un importo inferiore o uguale a 1.100 euro, HYPE deve trattenere l’importo del debito più 1.000 euro
- Se il debito è di un importo che va che va da 1.100,01 a 3.200 euro, HYPE deve trattenere l’importo del debito più 1.600 euro
- Se il debito è di un importo superiore a 3.200 euro, HYPE deve trattenere l’importo del debito più la metà del debito stesso
NB: Il debito è quello indicato nell’atto di precetto.
Facendo un esempio, quindi, se il debito indicato nell’atto di precetto è di 2.000 euro, HYPE trattiene 2.000 euro più 1.600 euro, per un totale di 3.600 euro.
Accredito non pignorabile
La legge italiana prevede che non tutte le somme dovute dal terzo possano essere pignorate.
Sono previsti dei limiti specifici nel caso in cui vengano accreditati importi a titolo di stipendio oppure pensione ed indennità relative.
Stipendio o pensione accreditati prima della notifica dell’atto di pignoramento
In questo caso, la legge prevede una “base vitale” non pignorabile; infatti, possono essere pignorate le sole somme che eccedono il triplo dell’assegno sociale.
Questo limite vale solo per l’ultimo accredito a titolo di stipendio ricevuto prima della notifica; tutte le altre somme presenti sul conto, ad esclusione dell’ultimo accredito, sono interamente pignorabili.
Facciamo un esempio sull’anno 2024 ( il triplo dell’assegno sociale per il 2024 è pari a € 1.603,23): ricevi, prima della notifica dell’atto di pignoramento, un accredito a titolo di stipendio pari a 2.000 euro
Poiché l’ultimo accredito di stipendio (2.000 euro) è superiore alla somma non pignorabile (1.603,23 euro), la parte eccedente, cioè 396,77 euro (2.000 - 1.603,23), può essere pignorata.
Le altre somme presenti sul conto, ad esclusione dell’ultimo accredito, sono interamente pignorabili.
Prendiamo anche il caso in cui tu abbia già speso parte dell’ultimo accredito, a titolo di stipendio o pensione, ricevuto sul conto prima della notifica del pignoramento.
Facciamo un esempio: ricevi, prima della notifica dell’atto di pignoramento, un accredito a titolo di stipendio pari a 2.000 euro
Alla data di notifica, il debitore esecutato ha già speso 1.500 euro dell’accredito a titolo di stipendio.
Poiché dell’ultimo accredito di stipendio (2.000 euro), hai già speso 1.500 euro del totale della somma non pignorabile (1.603,23 euro), l’importo di 103,23 euro (1.603,23 – 1.500) costituirà la somma non pignorabile, mentre la parte eccedente la base vitale, cioè 396,77 (2.000 - 1.603,23), può essere pignorata.
NB: Ogni anno, l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) pubblica gli importi aggiornati dell’assegno sociale in base alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici. Puoi verificare l’importo dell’assegno sociale sul sito ufficiale dell’INPS. Ecco il link diretto alla pagina dedicata all’assegno sociale.
Stipendio accreditato lo stesso giorno o successivamente alla notifica dell’atto di pignoramento
In questo caso, la legge non prevede alcuna base non pignorabile; gli accrediti a titolo di stipendio ricevuto sul conto di moneta elettronica pignorato lo stesso giorno o successivamente alla notifica dell’atto di pignoramento sono pignorabili nei limiti di un quinto.
Facciamo un esempio: ricevi, il giorno stesso della notifica dell’atto di pignoramento, un accredito di stipendio pari a 2.000 euro
Pertanto, l’importo pignorabile sarà uguale ad un quinto di 2.000 euro, cioè 400 euro, mentre l’importo residuo di 1.600 euro rimarrà nella tua disponibilità.
Pensione accreditata lo stesso giorno o successivamente alla notifica dell’atto di pignoramento
In questo caso, la legge prevede una “base vitale” non pignorabile; infatti, non è pignorabile il doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale che, per il 2024, è di 1.068,82 euro. Le somme superiori alla “base vitale” sopra indicata sono pignorabili nella misura di un quinto.
Facciamo un esempio: ricevi, successivamente alla notifica di un atto di pignoramento, un accredito di pensione pari a 2.000 euro.
Pertanto, la somma di 1.068,82 euro non potrà essere pignorata, mentre la parte eccedente, cioè 931,18 euro (2.000 - 1.068,82), può essere pignorata nella misura di un quinto.
Quindi, di 2.000 euro accreditati come pensione, 186,24 euro possono essere pignorati mentre il residuo 1.813,76 euro dovrà rimanere nella tua disponibilità.
Somme relative a indennità assistenziali
Non sono mai pignorabili gli importi accreditati a titolo di indennità assistenziali come l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali, la pensione di inabilità per gli invalidi civili totali, l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali, l’assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili parziali, la pensione di inabilità per i ciechi assoluti e la pensione per i ciechi parziali, l’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e indennità speciale per i ciechi parziali, l’indennità di comunicazione per i sordi, la pensione a favore dei sordi, l’indennità di frequenza per i minori di diciotto anni e l’assegno sociale.
Cosa succede se ricevo su HYPE l’accredito dell’Assegno unico?
L’Assegno unico è un contributo economico mensile erogato dall’INPS e destinato alle persone con figli a carico fino ai 21 anni di età. L’importo varia in base al reddito familiare e al numero di figli, ed è pensato per coprire le spese di mantenimento e istruzione dei figli.
Il tema della pignorabilità dell’Assegno unico è complesso e non chiaramente definito dalla legge. La normativa che istituisce l’Assegno unico non specifica se queste somme possano essere soggette a pignoramento, e pertanto il terzo pignorato, in ottica prudenziale, è tenuto a sottrarre alla disponibilità del debitore esecutato tali importi.
Qualora HYPE riceva un pignoramento ordinario presso terzi ex art. 543 c.p.c. relativo ad un conto di moneta elettronica, su cui viene accreditato l’Assegno unico, lo specificherà nella dichiarazione resa al creditore procedente e sarà il Giudice a pronunciarsi sulla pignorabilità o meno di quegli importi nell’udienza di dichiarazione del terzo, e in tale sede il debitore potrà far valere le sue ragioni.